Art. 38.
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).

      1. Gli organismi per le informazioni e la sicurezza CESIS, SIS e DISMI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e possono chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali. A tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, possono avvalersi dell'opera di società di consulenza.
      2. L'eventuale accesso ad archivi informatici e l'acquisizione di informazioni di pertinenza di pubbliche amministrazioni o di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato

 

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d'intesa con le amministrazioni ed i soggetti interessati.
      3. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, ai quali sia stata richiesta collaborazione, ove ritengano di non potere o volere corrispondere a tale richiesta, informano immediatamente ed in modo esauriente, tramite il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza ovvero tramite l'autorità concedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni si attengono successivamente.